Ad abolendam Bolla pontificia | |
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Pontefice | Lucio III |
Data | 4 novembre 1184 |
Anno di pontificato | III |
Traduzione del titolo | Per abolire |
Argomenti trattati | Procedure per estirpare l’eresia |
Ad abolendam [1] (detta anche "bolla di Ruscigli", antica residenza estiva del papa nel comune di Gavignano) è una bolla promulgata da papa Lucio III, in occasione del sinodo di Verona del 1184.
Il decreto fu emanato per combattere l'eresia. La norma venne poi ribadita nel 1215 dal Concilio Lateranense IV.
Un semplice sospetto o una delazione bastava per iniziare il processo; inoltre, chi era a conoscenza di una eresia o presunta tale e non denunciava il fatto, era considerato anch'egli responsabile e perciò sottoposto al medesimo giudizio.[senza fonte]
Nel decreto, si aggiungeva:
«Alle precedenti disposizioni [...] aggiungiamo che ciascun arcivescovo o vescovo, da solo o attraverso un arcidiacono o altre persone oneste e idonee, una o due volte l'anno, ispezioni le parrocchie nelle quali si sospetta che abitino eretici; e lì obblighi tre o più persone di buona fama, o, se sia necessario, tutta la comunità a che, dietro giuramento, indichino al vescovo o all'arcidiacono se conoscano lì degli eretici, o qualcuno che celebri riunioni segrete o si isoli dalla vita, dai costumi o dal modo comune dei fedeli.»
Il testo mostra chiaramente, e diversamente da quanto la Chiesa aveva fatto finora, che spetta al vescovo, o ad un suo delegato, "andare in cerca" degli eretici per processarli. Da qui il termine di "inquisire", ossia ricercare i colpevoli.
Il diritto della predicazione è riservato all'autorità ecclesiastica: i trasgressori, anche con pretesto della religione, vengono vincolati ad "anatema" e sono passibili di scomunica.[3]