L'assoluzione è un provvedimento che il giudice penale pronuncia in seguito a dibattimento o, comunque, in giudizio o alla fine di esso, e che determina il proscioglimento dell'imputato, giudicato non colpevole in ordine al reato di cui era accusato.
Termine attestato in letteratura fin dal XIV secolo (deriva dal latino absolutio), nel diritto medievale era spesso legato alle paci, anche se non si riduceva ad esse[1].
Nei sistemi penali di Common law l'assoluzione discende dalla pronuncia del verdetto, mentre in quelli di Civil law essa è frutto della sentenza di assoluzione.
Nel Processo di Kafka vengono prospettate all'imputato "tre possibilità, l’assoluzione vera, l’assoluzione apparente e il rinvio (...) l’assoluzione «vera», quella cui ogni imputato legittimamente aspira, come è nell’ordine processuale ordinario, non ha bisogno, presso quel particolare tribunale, di nessuna difesa e di nessun aiuto. Ciò che vale è l’effettiva innocenza, e questa, se effettivamente sussiste, è conosciuta solo dal Tribunale superiore, per vie che non hanno bisogno di alcuna mediazione umana"[2].
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