Collio Goriziano Disciplinare DOC | |
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Vigneti a Dolegna del Collio | |
Stato | Italia |
Regione | Friuli-Venezia Giulia |
Data decreto | 24 maggio 1968 |
Tipi regolamentati | |
Fonte: Disciplinare di produzione[1] |
Collio Goriziano o Collio è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.
La zona di produzione comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino, ricalcando la fascia collinare settentrionale della provincia di Gorizia situata tra i fiumi Isonzo a est, Judrio a ovest e il confine con la Slovenia a nord.
Lo storico greco Erodiano, nel 298, citava delle viti maritate agli alberi di frutta e i vasi vinari che venivano legati assieme per formare un ponte sull'Isonzo in occasione di una visita imperiale; al tempo di Goti, Longobardi e del patriarcato aquileiese si ritrova il vino locale tra i tributi; a partire dal XIV secolo appaiono compravendite di vigne. Nel 1600 compaiono i vini Ribolla e Cividino, poco più avanti Refosco e Corvino.
Nella metà del 1700 è molto attiva la Società Agraria Teresiana nello sviluppo della viticoltura, in particolare grazie a Giacomo Fabricio, che diffuse il sistema a terrazzamenti (i "roncs").
Intorno alla metà del XIX secolo Teodoro Latour introdusse nel Collio vitigni bianchi francesi e tedeschi.
Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi nell'area delimitata.
È ammessa la colmatura con altri vini della stessa DOC e di colore analogo, purché i quantitativi aggiunti non superino il 15%, con un massimo del 5% per ognuno.
L'indicazione di tipologia "Rosso" è obbligatoria, mentre l'indicazione di tipologia "Bianco" è facoltativa.
Occorre obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Per fregiarsi della menzione, i vini devono possedere maggiore grado alcolico e subire un invecchiamento, le operazioni di vinificazione e invecchiamento possono essere effettuate solo all'interno della zona delimitata ed è vietato qualsiasi arricchimento.
In etichetta i caratteri per il termine "riserva" non possono essere più grandi di quelli usati per l'indicazione di vitigno.
La DOC Collio goriziano è stata istituita con DPR 24.05.1968 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. GU 178 DEL 15.07.1968
Successivamente è stata modificata con:
Per tutte le tipologie è prevista la menzione riserva
Le uve devono sempre provenire dall'ambito aziendale ed essere delle cultivar destinate alla denominazione di origine.
La tipologia Picolit deve provenire da uve Picolit al 100%;
le altre tipologie monovarietali devono provenire da uve della varietà per almeno l'85%, tenendo presente che l'uvaggio del Riesling è il Riesling renano, quello della Malvasia è la Malvasia istriana bianca, quello del Friulano è il Tocai friulano e il Cabernet è formato da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere anche miscelati. L'eventuale rimanenza può essere formata solo da altre uve provenienti dai vitigni aziendali con bacca di colore analogo.
Il bianco e il rosso possono essere composti da una o più varietà del corrispondente colore, fatta eccezione per Muller Thurgau e Traminer aromatico, che non possono superare il 15%.
riserva | ||
titolo alcolometrico minimo | 14,00% vol. | |
estratto secco minimo | 18,00 g/l. | |
acidità totale minima | 4,00 g/l. | |
acidità volatile massima | 30 meq/l | |
resa massima di uva per ettaro | 40 q. | |
resa massima di uva in vino | 60% | |
invecchiamento | 20 mesi |
riserva | ||
titolo alcolometrico minimo | 11,50% vol. | 12,00% vol. |
estratto secco minimo | 15,00 g/l. | |
acidità totale minima | 4,00 g/l. | |
resa massima di uva per ettaro | 110 q. | |
resa massima di uva in vino | 70% | |
invecchiamento | 20 mesi |
riserva | ||
titolo alcolometrico minimo | 11,50% vol. | 12,00% vol. |
estratto secco minimo | 19,00 g/l. | |
acidità totale minima | 4,00 g/l. | |
resa massima di uva per ettaro | 110 q. | |
resa massima di uva in vino | 70% | |
invecchiamento | 30 mesi di cui 6 in botte |