Il sintagma crimine politico si applica sia ai crimini contro lo Stato, vale a dire violazioni di leggi destinate a modificare un contesto sociale, sia ai crimini commessi dallo Stato[1]: in tal caso esso si applica sia agli atti interni, cioè violazioni di leggi e atti non etici commessi da agenti e agenzie statali e avvenuti all'interno di un particolare paese, sia agli atti internazionali, avvenuti al di fuori del paese in questione[2].
In criminologia si distinguono i crimini politici esaminando il loro contesto, cioè i loro moventi, i loro autori e affiliazioni, i loro obiettivi, nonché i loro effetti. Un crimine politico contro lo Stato è commesso con intento o motivazione politica o ideologica volta a danneggiare lo Stato, mentre un crimine di Stato consiste in un'azione illegale compiuta da un governo con l'obiettivo di ridurre al minimo o eliminare le minacce al suo potere[3].
Nel codice penale italiano viene definito delitto politico, dall'art. 8, «ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici».
L'ampia nozione di delitto politico, accolta dal legislatore del 1930[4], si specifica in due diverse figure di delitto politico rispettivamente previste al primo comma e al secondo comma dell'articolo 8: il delitto politico in senso oggettivo ed il delitto politico in senso soggettivo.
L'individuazione del concetto di delitto politico nell'ordinamento giuridico italiano si fa più complessa per la presenza di due norme costituzionali, l'art. 10 e l'art. 26, che pur riferendosi al delitto politico, non ne danno una definizione. Da qui la nascita di opposte teorie dottrinali, in particolare la teoria secondo cui la Costituzione avrebbe recepito e assegnato valenza costituzionale alla nozione di cui all'art. 8 del codice penale, e la teoria autonomistica, secondo cui la Costituzione non avrebbe recepito la nozione codicistica ma piuttosto una nozione differente.
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