Il diritto di difesa, negli ordinamenti giuridici moderni, è uno dei principali diritti riconosciuti all'imputato all'indagato nel diritto processuale, soprattutto penale.
Articolo 10 della Costituzione: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.»
Questo granitico e non interpretabile articolo della Costituzione è di primaria importanza per meglio comprendere il seguito.
Il diritto di difesa è tecnico e sostanziale: nella prima accezione si verifica con il diritto e non l'obbligo di avere un difensore che consiglia e guida la parte nel processo tramite consigli tecnici, la seconda con la titolarità dell'imputato stesso che sceglie la tesi sulla quale dibattere la propria posizione di ammissione o di sostegno dell'innocenza. Molti ordinamenti giuridici, al fine di garantire l'esercizio del diritto alla difesa prevedono la nomina di un avvocato in un processo di un difensore d'ufficio a favore di coloro che non abbiano i mezzi necessari.
Dopo che alla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" (detta anche Carta di Nizza perché promulgata a Nizza il 7 dicembre 2000) è stato attribuito il medesimo valore giuridico dei Trattati dell'Unione Europea (ovvero dopo che le è stato conferito valore di diritto primario comunitario che prevale sul diritto interno dei paesi membri senza legge di ratifica) in tutta l'Unione Europea a norma dell'articolo 47 comma 2 ultimo periodo ogni individuo ha la facoltà (potere di fare e non fare) di farsi consigliare, assistere o rappresentare in giudizio o di rappresentarsi in proprio in ogni ordine e grado di giudizio nel rispetto delle leggi vigenti.
Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici (firmato a New York nel 1966 e recepito dallo Stato italiano con la legge di ratifica 25 ottobre 1977, N. 881): Articolo 14 comma 3 Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne uno e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo.
Art. 6 CEDU Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e dovere di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia.
Digressione necessaria: Per inciso, la lettera o sempre presente nelle leggi, è la tredicesima dell’alfabeto italiano e quattordicesima dell’alfabeto latino, è un disgiuntivo grammaticale, in grammatica le congiunzioni disgiuntive o, oppure, ovvero, che uniscono sintatticamente due elementi della proposizione o del periodo, dei quali uno esclude l'altro o si pone in alternativa all'altro (o tutti o nessuno; verrò stasera oppure domani); proposizioni disgiuntive coordinate introdotte da una o, nella logica è quella che esprime un’alternativa, sia in senso positivo, sia in senso negativo, si o no, pertanto è chiaro il punto della frase scritta nella legge, ovvero, difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta, è e resta una facoltà ed in quanto tale va rispettata ed applicata.
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; I diritti di difesa come aspetti del diritto ad un equo processo Il diritto ad essere informato dell’accusa - Il diritto all’interprete - Il diritto di preparare una difesa (il diritto all’autodifesa e alla difesa tecnica) - Il diritto di partecipar personalmente al processo - Il diritto al contraddittorio - I limiti all’utilizzabilità delle prove assunte in violazione delle garanzie convenzionali
A norma dell'articolo citato in precedenza è un diritto fondamentale rappresentarsi in proprio in ogni ordine e grado di giudizio; se tale diritto è negato si ha la palese consumazione del reato previsto dall'art. 605 del Codice Penale applicato a norma dell'art. 12 comma 1 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Il diritto è previsto dall'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana:
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Esso si realizza in cari aspetti, ad esempio:
Nei giudizi penali, il cittadino può difendersi da sé nel giudizio penale (cosiddetta autodifesa art. 6 comma c legge 848 1950 Convenzione di Roma), in cui, tra l'altro, è coinvolto un diritto fondamentale, quale quello della libertà personale; agli artt. 24 e 13 della Carta fondamentale, circostanza che, a parere della Corte, legittima la decisione assunta nel quadro normativo così come ricostruito, in base al quale la facoltà di autodifesa dell'avvocato non può essere ammessa al di fuori del processo civile (v. Cass. Pen. 1890/2013) è in pieno contrasto con le leggi di diritto internazionale, viola la Costituzione art. 10.
Nei giudizi civili, l'autodifesa è espressamente consentita alla parte che abbia la qualità necessaria per esercitare la difesa (art. 86 cod. prod. civ.), mentre solo eccezionalmente, nelle sole cause civili avanti il Giudice di Pace, il cittadino che non sia avvocato può stare in giudizio senza l'assistenza di un Avvocato: ciò però a condizione che la causa abbia un valore inferiore ad euro 1.100,00, oppure che il Giudice di Pace - in considerazione della natura e entità della causa - non autorizzi espressamente la parte a stare in giudizio di persona; l'autodifesa è pure consentita nelle cause di lavoro (limitatamente al primo grado di giudizio) il cui valore non ecceda euro 129,11 (art. 417 cod. proc. civ.).
Benché - nell'immaginario collettivo - il motivo della obbligatorietà della difesa tecnica venga individuato in una sorta di "privilegio" per gli avvocati (che così si assicurerebbero maggiori introiti professionali), le ragioni di una simile scelta legislativa - quanto al processo civile - vanno individuate nella tutela del cittadino e della funzione giudiziaria.
Infatti, come detto sopra, il diritto inviolabile del Cittadino ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi è garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Affinché tale diritto sia effettivo, il giudizio deve necessariamente:
Il Patto Diritti Civili e Politici impone allo Stato italiano che garantisca ai cittadini i diritti enunciati nel Patto attraverso leggi adeguate ed in armonia con esso. La legge italiana che impone l’obbligo dell’avvocato contrasta sia la Costituzione italiana e sia le Convenzioni più importanti (poiché relative ai Diritti Umani) sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano.
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 15515 · LCCN (EN) sh85114083 · BNF (FR) cb119313147 (data) · J9U (EN, HE) 987007538872105171 |
---|