Con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Lo scopo principale della localizzazione, tipicamente in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale, è quella di fare in modo che gli utili siano sottoposti ad una minore tassazione. Di solito i redditi esterovestiti sono le plusvalenze di cessioni di partecipazioni. Tuttavia, i casi di esterovestizione possono essere i più disparati, ma principalmente si ravvisano quando un imprenditore italiano decide di avviare un'impresa all'estero quando la sua attività di gestione, oppure l'oggetto principale della sua attività si trovano in Italia.
L'articolo 73 del TUIR indica i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone giuridiche al pari di quanto stabilito per le persone fisiche. La residenza fiscale di una società è da ritenersi in Italia se sussiste almeno una di queste condizioni:
Per l'Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto difficile provare la reale localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede amministrativa, tuttavia, l'art. 73 comma 5-bis del TUIR ha introdotto una presunzione legale relativa di residenza fiscale italiana delle società estere che sono gestite o amministrate o che hanno oggetto principale della loro attività in Italia*.
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