Delitto di Omicidio stradale | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo I |
Disposizioni | art. 589-bis |
Competenza | corte d'assise |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | facoltativo, obbligatorio (comma 2 e 3) |
Fermo | consentito |
Pena | reclusione da 2 a 18 anni |
L'omicidio stradale o pirateria stradale è un reato previsto dal diritto penale italiano.
La legge con la quale il reato è stato introdotto nell'ordinamento italiano venne promulgata nel 2016 a seguito di una iniziativa popolare risalente al 2010 che ha proposto l'istituzione dell'omicidio stradale, una figura dedicata di reato che comminerebbe pene intermedie fra l'omicidio volontario e quello colposo, con l'arresto in flagranza di reato e l'interdizione a vita dalla guida di veicoli (cosiddetto "ergastolo della patente").
Prima della legge sull'omicidio stradale, questo tipo di fatto era perseguito col reato di omicidio colposo (pena da 6 mesi a 5 anni, art. 589 c.p.), che comunque prevedeva un'aggravante specifica per la violazione di norme stradali con pene aumentate da 2 a 7 anni, che potevano diventare da 3 a 10 anni se il colpevole fosse risultato in stato di ebbrezza grave o di alterazione da droga.
Le infrazioni più gravi come l'eccesso di velocità e passaggio col semaforo rosso, l'inversione su dossi o curve, e guida contromano in autostrada (art. 176/1a e 19 CdS) in ogni caso non erano puniti con la reclusione (multa, sospensione della patente, revoca in caso di recidiva, fermo amministrativo o confisca del veicolo); la guida in stato di ebbrezza (d. lgs. 285/1992, art. 186) era punita con l'arresto fino a 6 mesi per un tasso alcolemico da 0.8 a 1.5 mg/litro di sangue, e da 6 mesi a un anno per un tasso superiore a 1.5 mg/litro; la guida senza patente in caso di recidiva del reato, con la reclusione fino ad un anno (art. 116 comma 15 CdS); l'omissione di soccorso in presenza di danni alle persone era punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 189 CdS).
Nel caso di morte o di lesioni a più persone, le pene potevano arrivare a 15 anni di carcere.
Il 23 marzo 2016 il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge sull'omicidio stradale (L. 23 marzo 2016 n° 41) che prevede:
Al conducente che presti aiuto alla vittima, si dimostri collaborativo con le Forze dell'Ordine e risulti incensurato, sono concesse le circostanze attenuanti generiche per il delitto di omicidio stradale.[2]
Le pene variano da un minimo di 3 anni di reclusione e 45.000 euro di multa, ai 5 anni e a 75.000 euro nel caso in cui la condotta dell'imputato sia manifestamente irrispettosa di leggi, regolamenti o di normale prudenza (sommando le aggravanti si arriva a 10 anni di reclusione, 150.000 euro di multa e 10 anni di sospensione della patente).
La morte in violazione del codice stradale le pene variano fino a un massimo di 3 anni di carcere e 11.000 euro di ammenda. Se c'è l'aggravante dell'ebbrezza o uso di droghe, un sorpasso vietato o il superamento dei limiti di velocità, si rischiano 9 anni di reclusione, il pagamento di 45.000 euro e la sospensione della patente per almeno 5 anni.
È previsto un reato specifico con la reclusione sino a 10 anni, sospensione della patente per almeno 2 anni, test psicoattitudinali al rinnovo e la segnalazione sul documento del reato commesso.
Sono previste condanne da 1 a 5 anni con sospensioni della patente fino a 6 in caso di imprudenza grave; multe e pene molto basse in caso di imprudenza lieve.
Non esiste un reato specifico, e la mortalità stradale è punita come omicidio colposo (fino a 5 anni). L'ergastolo stradale è stato però applicato in un caso di competizione illegale improvvisata fra due auto, nella quale un terzo automobilista è rimasto ucciso.[3]
L'articolo 419 del codice penale prevede una pena da tre mesi a due anni e un'ammenda da 250 a 5.000 euro, quale omicidio per imprudenza.
Il codice penale prevedeva da 4 mesi a 4 anni in casi gravissimi, recentemente aumentato nel 2002 a 8 anni (art. 241).
Ben identificato da circostanze di luogo e di tempo, condizioni psicofisiche del conducente o lo stato d'uso del veicolo. In alcuni Stati si arriva a pene fino a 30 anni di carcere.
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