La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire da martedì 1º luglio 2003 attraverso il quale ogni automobilista ha assegnati 20 punti al conseguimento della patente di guida, in caso di lunghi periodi senza infrazioni alle norme del codice della strada vede aumentare i propri punti, ad ogni illecito stradale vede diminuire i punti e dovrà superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame pratico di guida qualora dovesse rimanere senza punti (la perdita di tutti i punti causa la revisione automatica della patente).
Il numero di punti sottratti dalla patente è stabilito dalla legge e varia a seconda della gravità dell'infrazione. Per recuperare i punti è sufficiente seguire dei corsi appositi presso un'autoscuola. È importante sottolineare che il meccanismo del punteggio va ad affiancare e non a sostituire le sanzioni già previste per le varie infrazioni, compresa la sospensione della patente.
La patente a punti è stata introdotta nel codice della strada (articolo 126 bis[1]) dal Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, articolo 7, in base al prescritto della Legge 22 marzo 2001, n. 85.
Se la violazione non è rilevata fisicamente dagli agenti delle forze di pubblica sicurezza ma da impianti fissi automatici (telecamere, autovelox, ecc.), il verbale di contestazione con la sanzione pecuniaria e la detrazione dei punti vengono notificati tramite posta al proprietario del veicolo. Il proprietario del veicolo, sia se paga la multa sia se la impugna, deve obbligatoriamente dichiarare entro 60 giorni da quando la sanzione è definitiva (pagamento, scadenza dei termini di opposizione o sentenza di rigetto dell'impugnazione, e non dalla notifica che deve avvenire a sua volta entro 90 giorni dall'illecito) chi era il conducente al momento dell'infrazione (anche nel caso in cui il conducente sia il proprietario stesso), allegandone la patente da esso firmata, oppure una dichiarazione negativa per impossibilità a conoscere chi fosse alla guida al momento dell'infrazione. L'opposizione alla multa non sospende l'obbligo di comunicare i dati del conducente, né il pagamento della multa è un'ammissione di colpevolezza che porta la decurtazione dei punti al proprietario: la dichiarazione del conducente serve soltanto per applicare la decurtazione dei punti a chi effettivamente era alla guida, mentre la multa viene pagata comunque dal proprietario, anche se si accerta che il proprietario non era alla guida.
La legge n. 214 del 2003[2] ha introdotto nel 126 bis[1] la possibilità di non dichiarare l'identità del guidatore, caso in cui il proprietario del veicolo riceve un secondo e ultimo verbale per non avere comunicato il nominativo entro 60 giorni, e le sanzioni della patente a punti non sono applicabili. Negli altri Paesi europei che hanno introdotto la patente a punti non esistono norme analoghe. La norma tiene conto del fatto che nel diritto amministrativo non esiste una responsabilità oggettiva e perciò non si può in linea di principio presumere che la responsabilità sia del proprietario del veicolo, a meno che esso non dimostri a sue spese che non era alla guida: in assenza di una contestazione immediata con un verbale di Polizia Municipale o altro pubblico ufficiale, l'impianto fisso fotografa solamente la targa e non l'interno del veicolo e il conducente, la cui identità quindi non può essere accertata, né il proprietario del veicolo deve essere a priori tenuto a conoscerla (es. auto rubata oppure sottratta alla sua custodia da un famigliare convivente).
In caso di incidente (veicoli, o veicolo/pedoni) e intervento di una qualsiasi forza dell'ordine (Municipale, Carabinieri, ecc.), questa è obbligata a verbalizzare la violazione del Codice della Strada e ad applicare la decurtazione dei punti, oltre alla multa, essendo la decurtazione dei punti una sanzione integrante quella pecuniaria prevista dal Codice della Strada. Sia la multa che la decurtazione dei punti devono seguire a una contestazione immediata con verbale delle Forze di Polizia: viceversa, anche in presenza di testimoni terzi e di feriti, se le parti si sono accordate per una constatazione amichevole e senza l'intervento delle Forze di Polizia, la multa e i punti non possono essere contestati in un momento successivo all'incidente.
Se per due anni calendariali non vengono commesse infrazioni che comportano la sottrazione di punti, ai conducenti che hanno almeno 20 punti viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti, mentre ai conducenti che hanno meno di 20 punti il punteggio viene riportato a 20. Il numero massimo di punti che si possono raggiungere con i bonus è di 30.[3]
A partire dal 13 agosto 2010, per i neopatentati (ovvero coloro che sono titolari di patente da meno di tre anni), per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decurtazione di punteggio è attribuito un ulteriore "bonus" di 1 punto, il quale si aggiunge all'eventuale "bonus" di 2 punti dopo 2 anni senza infrazioni, quindi si ha la possibilità di ottenere un totale di 5 punti aggiuntivi dopo i primi tre anni di guida.
-1 punto
-2 punti
-3 punti
-4 punti
-5 punti
-6 punti
-8 punti
-10 punti
Inoltre, per alcune violazioni è prevista la sospensione della patente di guida per un tempo variabile (minimo 15 giorni per la cintura di sicurezza) in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione. Fermo restando che per altre (vedi guida in stato d'ebbrezza o sorpasso in curva) è previsto il ritiro immediato della patente di guida per la sospensione che sarà poi decisa dal Prefetto competente per il territorio.
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