Provida Mater Ecclesia Costituzione apostolica | |
---|---|
Pontefice | Pio XII |
Data | 2 febbraio 1947 |
Traduzione del titolo | La provvida Madre Chiesa |
Argomenti trattati | Approvazione dello statuto generale degli Istituti Secolari |
Costituzione papale nº | I |
Costituzione precedente | Auspicantibus Nobis |
Costituzione successiva | Bis Saeculari Die |
Provida Mater Ecclesia è una costituzione apostolica di papa Pio XII pubblicata il 2 febbraio del 1947. La costituzione riconobbe gli istituti secolari come una nuova forma di consacrazione ufficiale nella Chiesa cattolica.[1]
Il documento riconosceva la consacrazione secolare, vale a dire che riconosceva che i laici potevano, pur rimanendo "nel mondo", vivere una vita consacrata, che fino a quel momento era stata ritenuta possibile solo come religiosa. Il carisma specifico degli istituti secolari unisce gli elementi di una vita consacrata vissuta secondo i consigli evangelici e il vivere come laico non in una comunità religiosa. Pio XII li descrisse come "società, ecclesiastiche o laiche, i cui membri fanno professione dei consigli evangelici, vivendo in una condizione secolare ai fini della perfezione cristiana e del pieno apostolato".[2]
Pur non vivendo insieme sotto lo stesso tetto, i membri si riuniscono durante le riunioni.[3] A differenza delle società apostoliche dedicate a un particolare lavoro, gli istituti secolari sono organizzazioni di laici cattolici affini o chierici che condividono una certa visione vissuta personalmente.
Insieme a Primo Feliciter e Cum Sanctissimus, la costituzione Provida Mater Ecclesia ha fornito la base affinché gli istituti secolari cattolici ricevano la propria legislazione.[4]
Controllo di autorità | VIAF (EN) 201891489 · GND (DE) 4846046-1 |
---|