La sede legale (o sede sociale), in diritto, indica il luogo in cui un ente o un'impresa abbia stabilito il centro dei propri affari.
La sede legale non va tuttavia confusa con la sede operativa, ove si svolgono delle mere operazioni dell'attività, o con la sede amministrativa; in quest'ultima si trovano gli uffici amministrativi dell'impresa, nella quale vengono svolte le attività politiche e gestionali.
Il concetto di "centro degli affari" può essere ricondotto al mero luogo di notifica della corrispondenza legale e la sede legale può essere anche una casella postale. Nella pratica professionale molte società di capitale o cooperative indicano nell'atto costitutivo come sede legale lo studio di un professionista e in tale luogo vengono tenute le riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea societaria.
Secondo il codice civile italiano il concetto è l'equivalente del concetto di residenza per le persone fisiche, l'articolo 46 a tal proposito afferma:
«Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima»
In merito, secondo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 497 del 18 gennaio 1997:
«Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 cod. civ., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente.[1]»
Dopo la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non è più considerata modificazione dell'atto costitutivo e può essere comunicata al registro delle imprese direttamente dagli amministratori senza effettuare un rogito notarile.
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